Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000) rappresenta una tappa del cammino verso la semplificazione.
In particolare si prevede:
Documenti d'identità e di riconoscimento al posto dei certificati
È possibile certificare i dati personali relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza
mostrando semplicemente al funzionario incaricato un documento di riconoscimento
(la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida e quella
nautica, porto d'armi, libretto di pensione, il patentino di conduzione
di impianti termici e le tessere di riconoscimento munite di fotografia
rilasciate da un'amministrazione dello Stato.), senza che occorra presentare
i relativi certificati (Art. 45 T.U.). L'ufficio pubblico in questo
caso acquisirà agli atti una semplice fotocopia del documento
esibito.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Le amministrazione pubbliche, i gestori di servizi pubblici e i privati
che vi consentono, sono tenuti ad accettare al posto dei certificati,
dichiarazioni rese personalmente dall'interessato e firmate sotto la
propria responsabilità (art. 46 T.U.).
I certificati che possono essere sostituiti con un'autocertificazione
sono:
Vedi Allegato 1: Facsimile dichiarazione sostitutiva di certificazione
Dichiarazioni sostitutive di notorietà
In tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere all'autocertificazione,
è possibile utilizzazione una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (Art. 47 T.U.).
L'interessato può dichiarare fatti, stati o qualità personali
o relativi ad altri soggetti, purchè la dichiarazione sia resa
nel proprio interesse e riguardi circostanze che siano a sua diretta
conoscenza. La dichiarazione deve essere resa personalmente e per iscritto
dall'interessato e, a parti casi residuali, non necessità di
autenticazione néè soggetta ad imposta di bollo: sarà
sufficiente firmare ed allegare la fotocopia del documento di identità
(nei casi di invio per posta o attraverso fax o e-mail) oppure apporre
la propria firma davanti al dipendente addetto.
Vedi Allegato
2: Facsimile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Copie autentiche
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può
riguardare la conformità all'originale di documenti rilasciati
o depositati presso una pubblica amministrazione o di qualsiasi tipo
di documento fiscale soggetto a conservazione da parte del contribuente
(Art. 19 T.U.).
Vedi Allegato
3: Facsimile dichiarazione sostitutiva dell'atto riguardante autenticazione
di copie
Documenti non autocertificabili
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità
CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti con altri documenti
o dichiarazioni (Art. 49 T.U.).
Scadenza dei certificati
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli
atti che sostituiscono (art. 48 del T.U.)
Hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e
fatti personali non soggetti a modificazione (es: certificati di nascita
e di morte, titoli di studio, ...)
Tutti gli altri certificati hanno validità per 6 mesi dal momento
del rilascio salvo che leggi o regolamenti non prevedano una validità
superiore. In ogni caso la validità delle certificazioni anagrafiche
e quelle relative allo stato civile è prolungabile oltre questo
termine, dichiarando e sottoscrivendo che le informazioni contenute
nel certificato stesso non hanno subito modificazione (art. 41 T.U.).
Presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione
Le istanze presentate direttamente agli impiegati pubblici incaricati
di riceverla non necessitano più dell'autentica della firma.
La legge prevede, inoltre, che le domande sottoscritte ma non autenticate
possano essere inviate per posta, fax o posta elettronica, purchè
siano in regola con l'imposta di bollo e accompagnate dalla fotocopia
(anch'essa non autenticata) del documento d'identità di chi ha
firmato l'istanza (ART. 38 T.U.).
Vedi Allegato
4: Facsimile istanza
Sanzioni per chi dichiara e sottoscrive il falso
I soggetti che rilasciano dichiarazioni false o esibiscono atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti con pene
che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (Art.
76 T.U.). Inoltre le dichiarazioni false possono portare alla decadenza
automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta
la documentazione falsa (art. 75 T.U.)
(a cura dell'UOA Affari Generali)