REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’
DI
ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE
DEL
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 1 Definizioni e
principi in materia di accesso.
Art. 2 Ambito di applicazione e
finalità del regolamento sul diritto di accesso.
Art. 3
Individuazione dei Responsabili per l’accesso
Art. 4 Notifica ai controinteressati.
Art. 7 Accoglimento della
richiesta e modalità di accesso
Art. 8 Non accoglimento della
richiesta di accesso
Art. 9 Accesso per via telematica.
Art. 10 Principi comuni
all’accesso formale ed informale
Art. 11 Categorie di atti
sottratti al diritto di accesso
Art. 12 Differimento del diritto di accesso
Art. 14 Ambito di applicazione
Art. 15 Diritto all’informazione
Art. 16 Accesso agli atti e ai
documenti amministrativi
DISPOSIZIONI FINALI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Art. 17 Costi e regime fiscale
Art. 18 Archiviazione dei dati
relativi all'accesso.
APPENDICE NORME
SULL’ACCESSO PER VIA TELEMATICA
ALLEGATI:
modello notifica
controinteressati
modello B: richiesta informale
modello C: richiesta deliberazioni
da parte di OO.SS.
modello D: richiesta determinazioni
dirigenziali da parte di OO.SS.
1.
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «diritto di accesso», il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per «interessati», tutti i soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per «controinteressati», tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
d) per «documento amministrativo», ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti dall’Azienda Sanitaria Locale Torino 2 (d’ora
in poi ASL TO2) e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
3. I
documenti amministrativi sono di norma accessibili, la loro conoscibilità può
essere es
4.
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’ASL TO2 che non abbiano
forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.
1.
Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai
documenti amministrativi dell’ASL TO2 ed ha lo scopo di dare attuazione ai
principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, di cui alla
legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
riconosciuto, ai sensi del c. 1 lett a) e b) dell’art. 22 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e del c. 1 dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.2006
n.
3.
Le disposizioni sulla titolarità e modalità della
facoltà di accesso, di cui al presente regolamento, si applicano, in quanto
compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di
interessi pubblici o diffusi, quando questi siano ritenuti rilevanti
dall’ordinamento giuridico vigente e per la salvaguardia del diritto alla
tutela di situazioni giuridiche soggettive. Il diritto di accesso si esercita,
ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90, mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi.
4.
Comunque l’accesso è limitato solo ai documenti
preesistenti, individuati o individuabili secondo le indicazioni
dell’interessato, restando es
5.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere.
Responsabile del procedimento di
accesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, Decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 2006 n. 184 [2] è il Dirigente o, su designazione di
questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare
l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali,
responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da
lui delegato, competente all'adozione dell'atto con
Questi dipendenti, oltre ad esercitare le attribuzioni
loro esplicitamente assegnate dal presente regolamento, supportano l’utenza nell’esercizio del diritto di accesso e curano
personalmente tutte le comunicazioni dovute ai cittadini in relazione alle
istanze dagli stessi presentate.
Dell’avvenuta designazione viene data informazione alla
1.
L’unità
organizzativa cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti
controinteressati, di cui all'articolo 1 lettera c), del presente regolamento,
è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che
abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati
sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, e cioè quei
documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.
2.
Entro
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione di cui al paragrafo 1.
1.
Il diritto di accesso si esercita in via informale
mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente che detiene il
documento oggetto dell’accesso qualora non
risulti l'esistenza di controinteressati
e ne sia possibile
l’accoglimento immediato.
2.
L’interessato deve indicare gli estremi del
documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano
l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso
all’oggetto della richiesta, la propria identità e, ove occorra, i propri
poteri rappresentativi mediante atto di delega sottoscritta dal delegante. A
tal fine dovrà essere compilato il modello
B (allegato 1).
3.
La richiesta, esaminata immediatamente e senza
formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le
notizie, esibizione del documento, estrazione di copie.
4.
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato
della richiesta in via informale il richiedente è invitato contestualmente a
presentare istanza formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.
5.
La
richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal
titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento
amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L.
241/90, come specificato all’art. 1 paragrafo 5 del presente regolamento.
6.
La
richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell’ Ufficio Relazione
con il Pubblico.
1.
L’accesso in via formale è procedura motivata dalla
necessità di esperire un’attività istruttoria delle istanze pervenute, nonché
dall’impossibilità di soddisfare subito la richiesta di accesso per motivi organizzativi
ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità,
sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua
delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del
documento o sull'esistenza di controinteressati.
·
generalità del richiedente, indirizzo, codice fiscale, telefono,
fax, indirizzo di posta elettronica;
·
documento oggetto della richiesta con i dati utili per la sua
identificazione
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
·
motivazione,
ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241[3] che
comprovi l’interesse connesso all’oggetto della medesima;
·
nominativi
degli eventuali controinteressati;
·
eventuale necessità di rilascio della copia in bollo (in tal caso
va allegato il relativo valore bollato ) - vedere art. 17 paragrafo 5 del
presente regolamento).
3.
L’interessato deve dimostrare la propria identità
mediante l’esibizione di regolare e valido documento e, ove occorre, dei propri
poteri rappresentativi.
4.
La richiesta inoltrata tramite il servizio postale
dovrà essere sottoscritta con allegata copia del documento di identità e/o dei
documenti comprovanti la legittimazione all’accesso e gli eventuali poteri
rappresentativi.
5.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta,
l’ufficio addetto entro 10 giorni ne darà comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a
comprovarne
6.
Il procedimento di accesso deve con
7.
Qualora, anche tenuto conto del contenuto
dell’atto, l’ufficio preposto individui soggetti controinteressati è tenuto a
dare comunicazione agli stessi utilizzando un facsimile della lettera di cui
all’ Allegato 3, secondo le modalità
previste dall’art. 4, paragrafo 1 del
presente regolamento.
8.
entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione
alla richiesta di accesso. Trascorso
tale termine senza opposizione si potrà dal corso alla richiesta (art. 4,
paragrafo 2 del presente regolamento).
9.
nel caso di controinteressati i termini per la con
2.
L’accoglimento della richiesta di accesso a un
documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nella
stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o regolamento.
3.
Ove l’istanza riguarda procedimenti in corso
l’accesso a documenti è subordinato al preventivo nulla osta del legale
rappresentante dell’Azienda o dell’Organo competente ad adottare l’atto finale,
che hanno facoltà di differire l’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, della
legge n. 241/90 e all’art. 12 del presente Regolamento.
4.
L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio
indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d’ufficio
indicate, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
5.
L’interessato potrà prendere appunti o trascrivere
in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l’espresso
divieto penalmente perseguibile di alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di
asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.
6.
L’ufficio può rilasciare copia dei documenti, salvo
il rimborso dei costi di riproduzione, il cui importo è fissato dall’art. 17 del
presente regolamento.
7.
E’ facoltà dell’Azienda, limitatamente alla
disponibilità di personale, istituire un ufficio cui affidare il compito di
istruire le richieste presentate, di relazionare con il pubblico in merito a
tutte le informazioni sulla modalità di esercizio al diritto di accesso e sui
relativi costi.
1.
La richiesta
presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere limitata,
differita ovvero rifiutata dai responsabili delle singole unità operative
interessate mediante atto motivato con specifico riferimento alla normativa
vigente, all’individuazione delle categorie di atti es
2.
La richiesta si ritiene rigettata quando siano
trascorsi 30 giorni dalla sua presentazione senza che l’Azienda si sia
pronunciata.
3.
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne
indica la durata.
4.
Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, reclamo
al legale rappresentate dell’Azienda che decide entro 30 giorni dalla
comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo
si intende rigettato.
5.
Le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso devono riportare integralmente il disposto del comma
precedente.
6.
Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90.
2.
Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica ai sensi dell'articolo
38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale,
il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato ovvero, quando
l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti nei
limiti di quanto sarà stabilito dall’azienda ai sensi della normativa vigente;
2.
L'eventuale consegna di copia del documento
direttamente al richiedente dovrà essere attestata da dichiarazione inserita in
calce al modello di accesso sottoscritta dal richiedente.
3.
L’accesso alle informazioni avviene nel rispetto
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
4.
L'accesso ad informazioni mediante strumenti
informatici e telematici avviene con le modalità e nel rispetto dei principi
fissati dal presente regolamento, fornendo al richiedente istruzioni sull'uso
dei predetti strumenti e sulle procedure per l'acquisizione dell'informazione.
La facoltà di accesso
ed il rilascio di copie sono esclusi per tutte le seguenti categorie di
documenti:
A) Limiti
tassativi all’esercizio del diritto di accesso[4]
1. Documenti relativi all’ordine Pubblico e documenti
giudiziari
v
documenti
coperti da divieto di divulgazione come i documenti riguardanti la tutela
dell’ordine pubblico, la prevenzione della criminalità, l’attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
v
documenti
aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale
amministrativa e ordinaria;
2. Documenti esclusi
dal diritto di accesso per ragioni
di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese[5]
Sono sottratte
all’accesso i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, compresi i dipendenti, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, il cui esame da parte di terzi potrebbe, in relazione al
contenuto dell’atto o alle modalità o circostanze della sua formazione, recare
pregiudizio alla riservatezza o alla sicurezza o all’onore delle persone
espressamente menzionate nell’atto, loro ascendenti, discendenti, parenti,
affini.
Riguardano le
seguenti categorie, individuate con criteri di omogeneità, e che si intendono
sottratte all'accesso solo nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal
richiedente:
1.
documenti
coperti da segreto professionale epistolare, commerciale, bancario, istruttorio,
statistico;
2.
cartelle
cliniche, documenti sanitari e atti amministrativi contenenti dati relativi
alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle
medesime ovvero assistenza sanitaria in qualsiasi forma prestata dall’ASL;
3.
interventi
di assistenza e cura dei tossicodipendenti;
4.
procedimenti
relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni straordinarie
nonché relativi ad istruttorie per l’adozione o l’affidamento familiare;
5. interventi
assistenziali sociali in qualunque forma prestati dall’Azienda;
6.
atti,
documenti, rapporti informativi nonché
note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate, contenenti dati personali
idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché idonei a rilevare le abitudini sessuali[6].
7. fascicoli personali dei dipendenti e del personale a rapporto
convenzionale con l'Azienda, documenti contenenti informazioni di carattere
psico-attitudinale, documenti relativi alla carriera e al trattamento economico
individuale dei dipendenti, dei collaboratori professionali anche esterni,
aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Azienda nonché di
soggetti estranei all'Amministrazione, membri di organi collegiali e di commissioni presso l'Azienda;
8.
documentazione attinente a procedimenti
giudiziari, di proponimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa
e contabile, ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e
decadenza dall’impiego;
9.
documenti
che riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di
lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato;
10.
documenti
concernenti accertamenti ispettivi e amministrativi-contabili, nei limiti in
cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita
privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni o imprese;
11.
attribuzione
ai dipendenti di compensi economici comunque denominati, (sussidi, indennizzi,
prestiti e mutui);
12.
documenti relativi al curriculum studiorum e alla
vita privata di specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di
formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attività di
studio o di ricerca presso l'Azienda;
(al fine di
favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, potranno
essere rilasciate notizie sui soggetti predetti, limitatamente al titolo
conseguito, alla relativa votazione e all'indirizzo privato, a coloro che
presentino formale richiesta, purché dichiarino che le informazioni sono
richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura
lavorativa e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che può essere
rilasciato in via generale);
13.
documentazione
relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone ivi
compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini
dell'attività amministrativa ;
14.
segnalazioni, esposti, denunzie comunque presentati
a servizi o uffici dell’ASL;
15.
atti e
documenti relativi a gare per
l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano
pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri
interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali, come previsto
dall’art. 13 c. 5 lettere a,b,c,d del D.lgs.
12.04.2006 n. 163[7] (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture...);
16.
pareri,
progetti od elaborati di qualsiasi altra natura commissionati a liberi
professionisti o società di consulenza; (è
comunque sempre vietato l’utilizzo commerciale e la diffusione non autorizzata
di tale documentazione);
17.
pareri o consulenze richiesti dall’Amministrazione
a propri impiegati o a terzi estranei, nell’interesse patrimoniale o non
patrimoniale dell’Azienda;
18.
documenti e libri contabili, ad eccezione dei
bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi, resta
salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato
della procedura di liquidazione del debito.
B) Sono altresì esclusi dal diritto di accesso:
1.
documenti che altre Amministrazioni es
2.
tutti i
documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i
quali la vigente normativa prevede l’es
Limitazione all’esclusione
Per i documenti sottratti all’accesso per ragioni di
tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese sarà comunque
garantito agli interessati l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i loro stessi interessi giuridici.
In relazione ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari le richieste di accesso potranno essere accolte,
in tutto o in parte, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Nel
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l’accesso
è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che l’interessato
richiedente intende tutelate è di rango almeno pari ai diritti del
controinteressato, cioè di colui a cui i dati si riferiscono, ovvero consista
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Per tutela della
riservatezza dei terzi, e dove ciò sia possibile, è facoltà del responsabile
del procedimento di accesso disporre un accesso parziale, mediante estratto del
documento oppure oscurando la parte che
riguarda persone diverse dall'interessato.
1.
L’accoglimento delle istanze
di accesso ai documenti amministrativi può essere differito sino a quando la
diffusione di questi atti impedisca od ostacoli, il corretto ed efficiente
svolgimento delle attività istituzionali oppure possa comportare danno o comunque sia di pregiudizio alle funzioni dell’ASL TO2 o
di altra Pubblica Amministrazione o altre Autorità Pubbliche o a terzi.
2.
Il differimento dell'accesso è disposto dal
responsabile dell’unità operativa interessata nei casi ove sia necessario
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della
legge n. 241/90 o in cui occorra temporaneamente salvaguardare esigenze di
riservatezza dell'Azienda, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in
relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento
dell'azione amministrativa. In tali ipotesi il differimento del diritto di
accesso è disposto di volta in volta con provvedimento motivato, da parte del
responsabile del procedimento di accesso, che evidenzi il pregiudizio
all'azione amministrativa che deriverebbe dall'accoglimento dell'istanza, il
periodo con riferimento specifico alla legislazione vigente, al presente
regolamento e alle circostanze di fatto per cui la richiesta viene differita.
In particolare:
a) procedure
aperte, ristrette o negoziate volte all’acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi:
l’accesso agli atti relativi (elenco delle ditte
invitate, ammissione ditte, offerte economiche, valutazioni tecniche ed
economiche, aggiudicazione…) può essere
differito fino all’adozione del
provvedimento di aggiudicazione ovvero fino alla conclusione del procedimento o
della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il
soggetto richiedente (es. esclusione), al fine di salvaguardare il
corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di gara, come previsto
dall’art. 13, c. 2 lettere a, b,c, c. 3
e 4 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163[8]
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture..);
b) procedimenti relativi a procedure
concorsuali, procedure per assunzioni o attribuzioni di qualifiche o
funzioni:
l'accesso alla documentazione attinente ai
lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di pubblica selezione da parte del diretto interessato o suo
avente causa può essere differito al momento dell'emanazione del formale
provvedimento di approvazione degli atti ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del
procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il richiedente al
fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure concorsuali;
c) procedimenti relativi a procedure di
selezione dell'ammissione alla scuola per operatori sanitari o di esame
relative a corsi organizzati dalla medesima scuola:
l'accesso ai relativi documenti da parte del
diretto interessato o suo avente causa può essere differito al momento
dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti di
selezione o di esame al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale
svolgimento delle procedure di che trattasi;
d) atti preparatori di provvedimenti normativi, di amministrazione
generale, di pianificazione o di programmazione:
l'accesso ai relativi documenti può essere
differito fino alla loro formale adozione e
approvazione da parte degli organi competenti al fine di salvaguardare
il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di che trattasi;
e) ricerche,
elaborazioni, studi eseguiti direttamente dall’ASL TO2 o su incarico di terzi:
l’accesso può
essere differito fino alla concessione dell’autorizzazione da parte dei
committenti;
f) procedimenti avanti alla magistratura civile,
penale e amministrativa e all’ufficio disciplinare:
l'accesso da parte del diretto interessato o suo
avente causa ai relativi documenti può essere differito sino alla pronuncia di
sentenza definitiva; ovvero per
gli atti trasmessi all’Autorità Giudiziaria fino al perdurare del segreto di
cui agli artt. 114 e 329 c.p.p.[9],
per gli atti inerenti l’irrogazione di sanzioni amministrative fino alla
conclusione del procedimento connesso;
g) procedimenti avanti alla Corte dei Conti: l'accesso
da parte del diretto interessato o suo avente causa ai relativi documenti può
essere differito al momento della con
3.
il differimento dell'esercizio del diritto di
accesso può essere disposto limitatamente alla parte del documento
relativamente alla quale si renda necessario salvaguardare temporaneamente
interessi dell’Azione amministrativa o della riservatezza. In tali casi è
possibile il rilascio di copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta
esplicita annotazione relativa alle parti di documento omesse.
1.
E’ compito dell’ufficio Relazioni col
Pubblico fornire tutte le indicazioni necessarie all’esercizio della facoltà di
accesso e indicare l’ufficio competente a formare ed a detenere l’atto di cui
si chiede l’esame o la copia.
2. L’Azienda ASL TO2, oltre a garantire l’esercizio del
diritto di accesso con le modalità indicate nel presente Regolamento, ottempera
agli obblighi di pubblicità ed informazione attraverso:
a) la pubblicazione di provvedimenti di interesse generale,
e di altri atti di particolare rilievo, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte;
b) l’affissione nell’albo Ufficiale, presso
c) la pubblicazione di provvedimenti di interesse generale,
e di altri atti di particolare rilievo, presso
d) la promozione di iniziative editoriali e di
comunicazioni radiotelevisive idonee a diffondere presso
e) la diretta notificazione agli interessati degli atti che
incidono sulle loro posizioni giuridiche;
f)
la pubblicizzazione della propria
attività sul sito web aziendale
Il diritto
di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione all’albo dell’ASL TO2 sito al primo piano
dell’Ospedale Amedeo di Savoia, corso Svizzera n. 164 Torino, il
deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante
strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia
consentito l'accesso.
Le presenti disposizioni hanno per
oggetto l’esercizio del diritto di accesso agli atti (deliberazioni del
Al
fine di garantire la trasparenza e rendere omogenea l’attività amministrativa all’interno
dell’Azienda, alle Articolazioni organizzative aziendali così come individuate
nell’atto aziendale è consentito l’accesso agli atti (Deliberazioni del
Direttore Generale e Determinazioni Dirigenziali) tramite visione degli stessi
sulla procedura informatizzata “gestione atti”;
la
visione degli atti sarà effettuata nel rispetto del codice della protezione dei
dati personali di cui al D.lgs. 196/2003; in particolare saranno sottratti
all’accesso gli atti contenenti dati personali sensibili, giudiziari o dati
particolarmente delicati che riguardano la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, compresi i dipendenti, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, il cui esame potrebbe, in relazione al contenuto dell’atto o alle
modalità o circostanze della sua formazione, recare pregiudizio alla
riservatezza o alla sicurezza o all’onore delle persone espressamente
menzionate nell’atto, loro ascendenti, discendenti, parenti, affini.
L’Azienda
Sanitaria Locale assicura alle OO.SS. informazione sugli atti e sui
provvedimenti che riguardano:
·
articolazione generale dell’orario di
lavoro e dei servizi, dell’organizzazione del lavoro, degli organici;
·
Atti generali di organizzazione delle
articolazioni aziendali;
·
obbiettivi di programmazione e gestione
delle risorse umane, sistemi di incentivazione;
·
obbiettivi e programmi di formazione
professionale;
·
politiche di pari opportunità;
·
condizioni ambientali, sicurezza e
qualità del lavoro;
·
servizi ai lavoratori;
·
criteri di programmazione della
mobilità interna ed esterna compresi i trasferimenti di personale;
·
rapporto pubblico/privato con
particolare riferimento alle modalità di effettuazione della libera professione
nonché alla determinazione della gestione diretta e indiretta di appalti e/o
convenzioni;
·
Bilancio annuale di previsione e
Bilancio Consuntivo.
Alle
Organizzazioni Sindacali viene anche garantita la conoscenza degli atti
deliberativi adottati mediante trasmissione dell’elenco degli atti.
Alle
Organizzazioni Sindacali è garantito l’accesso agli atti deliberativi e alla
documentazione amministrativa così come regolamentato dalla parte I del
presente regolamento.
Per le
richieste di accesso alle Deliberazioni del Direttore Generale e alle Determinazioni
dei Dirigenti di Struttura delegati, in luogo dei modelli A e B, potranno
essere utilizzati i modelli C e D (allegati 4 e
5)
Qualora
il documento richiesto oltre ai provvedimenti generali sopra enu
1.
L’estrazione di copie di atti è sottoposta a pagamento nella misura di €
Per gli importi
inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la
riscossione dell’intera cifra. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non è
consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti
da parte del medesimo soggetto.;
2.
Il costo della spedizione dei documenti è a totale
carico del richiedente.
3.
La spedizione è di norma effettuata con
raccomandata postale R.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate
dalle poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente
provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese di
spedizione più i costi di rimborso fotocopie).
4.
Per la spedizione via telefax i costi sono
determinati in base ad un rimborso fisso di €
5.
Nel caso siano richieste copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo
dovrà provvedere direttamente il richiedente, fornendo direttamente all’ufficio
competente il rilascio la marca da bollo.
Il rilascio delle
copie dei documenti o dei relativi allegati che siano parti integranti, è
assoggettabile alle vigenti norme di bollo unitamente all'istanza stessa.
Le marche da bollo
verranno applicate nella misura di una ogni quattro facciate. Se il documento
originale contiene degli allegati l'imposta verrà corrisposta anche per la loro
copia, sempre nella misura di una ogni quattro facciate. L'autenticazione deve
essere apposta dopo l'ultima riga, non sui margini, e qualora si renda
necessario l'uso di un altro foglio, esso dovrà essere computato ai fini
dell'imposta di bollo.
Resta
salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
6.
E’ prevista la possibilità di inoltro tramite posta
elettronica dei documenti per i quali
l’Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non
modificabile.
Per la spedizione
tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso
di €
7.
Le somme relative ai punti 1, 4 e 6 dovranno essere
versate alla Tesoreria dell’ASL TO2 tramite versamento su c/c bancario n. 46238 Intesa San Paolo ag. 20 cod. IPAM
IT40Y0306901020100000046238 – ABI 03069 CAB 01020- causale: “rimborso costi
accesso atti” o tramite pagamento presso i punti gialli adibiti alle
riscossioni.
8.
La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere
presentata o spedita all’ufficio preposto al rilascio della documentazione al
momento del ritiro o prima dell’inoltro della stessa.
9.
per la categoria di documenti di cui al punto 6 è
prevista la possibilità di rilascio degli stessi su idonei supporti informatici
(floppy disk, DVD, CD, pen drive, ecc.) forniti dal richiedente.
10.
Non rientrano nel presente articolo le cartelle
ciniche, per le quali le modalità di
accesso e i costi di rilascio sono stabiliti dalle Direzioni Sanitarie
Ospedaliere.
1. Presso ogni Unità Operativa è istituito un archivio che
raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti d'accesso definiti dalle
strutture di appartenenza.
Per
quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano
le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del decreto del
Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184.
Il
presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dell'atto
deliberativo di adozione al quale è allegato e ne forma parte integrante e
sostanziale.
D.P.R.
12-4-2006 n. 184
Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Art.
13.
Accesso per via telematica.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto
d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio
delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38
del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
TESTO
COOORDINATO D.P.R. 12-4-2006 n. 184
Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
ART 13. Accesso
per via telematica.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il
diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità
di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate
dall'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni,
D.P.R.
28-12-2000 n. 445 Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
Sezione I - istanze e
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
38. Modalità
di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1)
(1) art. 65 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 Codice
dell'amministrazione digitale. - Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica.
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate
alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38,
commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte
mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore
accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta
nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando
l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui
all'articolo 64, comma 2 (2). nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo
restando il disposto dell'articolo 64, comma 3 (3).
(2) art. 64
D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 Codice
dell'amministrazione digitale.
Modalità di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni.
Comma 1. La carta d'identità
elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i
quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
Comma 2. Le pubbliche
amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati
che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla
carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali
strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede
l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei
servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso
predisposte dalle singole amministrazioni
(3) comma 3. Ferma restando la disciplina
riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non
successiva al 31 dicembre
2. Le istanze e le
dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal
comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con
firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento;
resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in
cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.
3. Dalla data di cui
all'articolo 64, comma 3, (vedi
precedente nota 3) non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni
con le modalità di cui al comma 1, lettera c).
3. Le istanze e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.(4)
(4) Art. 15
comma
Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni
e dagli articoli 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
D.P.R.
11-2-2005 n. 68 Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a
norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
Art 4. Utilizzo della posta elettronica certificata.
1. La posta elettronica certificata consente
l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il
servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni
effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun
procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto
intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale
dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa
forma.
3. La volontà espressa
ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione
dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre
comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
4. Le imprese, nei rapporti tra loro
intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di
posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro
delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere
revocata nella stessa forma.
5. Le modalità attraverso le quali il privato
comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o
l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di
conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa
sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17 (5).
6. La validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui
all'articolo 6.
7. Il mittente o il destinatario che
intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di
uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.
Art. 5. Modalità della trasmissione e interoperabilità.
1. Il messaggio di posta elettronica
certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica
certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o
trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il
destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella
di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi
assicurano l'interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17 (5).
(5) art. 17 Regole tecniche. 1. Il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica
certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di
sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle
comunicazioni - In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 2
novembre 2005.
e dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (6).
(6) D.Lgs.
7-3-2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.
[1] D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
43
Accertamenti d'ufficio.
Comma
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è
necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata
per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte
di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente.
[2] D.P.R. 26-4-2006 n. 184 art. 6. comma 6 Responsabile del procedimento di accesso è il
dirigente o, il funzionario preposto all’unità organizzativa o, altro dipendente addetto all'unità
competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente.
[3] L. 7-8-1990 n. 241
art 25 comma 2: La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
[4]
I limiti
tassativi sono finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali
e prioritari rispetto alla conoscenza
dei documenti amministrativi. Sono sanciti dalla Legge e comportano l’es
[6] Insieme ai dati relativi alla salute formano i cosiddetti “dati sensibili” così definiti dal codice della Privacy – D.lgs. 196/96
[7]
Coma 5. Fatta
salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la
cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto
di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni
fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali
ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di
regolamento;
c) ai pareri legali
acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la
soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
[8]
Comma 2: Fatta
salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la
cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è
differito:
a) nelle procedure
aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure
ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono
stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è
consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione Ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei
nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle
offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al
comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o
resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza del
comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di
pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
[9] c.p.p. art. 114. Divieto di pubblicazione
di atti e di immagini:
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti
dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più
coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari
ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la
pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se
non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo
del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di
appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le
parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti
quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la
diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto
nell'interesse dello Stato ovvero
causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si
applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine
dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando
non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi
che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei
suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del
minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona
privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta
all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo
che la persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non
coperti dal segreto
c.p.p. art. 329 Obbligo del segreto.
1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne
possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti
pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma
del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione
delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo
consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini
riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie
specifiche relative a determinate operazioni.